Una guida chiara ai sistemi di IA ad alto rischio previsti dall’Allegato III del Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act: biometria, lavoro, istruzione, servizi essenziali, giustizia e processi democratici.
Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale nell’Unione europea. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 luglio 2024 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2024.
L’obiettivo del regolamento è creare un quadro comune per lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’uso dei sistemi di IA, tutelando salute, sicurezza e diritti fondamentali.
L’AI Act adotta un approccio basato sul rischio. Non tutti i sistemi di intelligenza artificiale sono trattati allo stesso modo: alcuni presentano rischi minimi, altri sono soggetti a obblighi di trasparenza, altri ancora sono considerati ad alto rischio, mentre alcune pratiche sono vietate perché ritenute incompatibili con i diritti fondamentali
Cosa significa “sistema di IA ad alto rischio”?
Un sistema di IA “ad alto rischio” non è necessariamente vietato. Significa, piuttosto, che il suo utilizzo può incidere in modo rilevante sulla vita delle persone: accesso al lavoro, all’istruzione, al credito, ai servizi pubblici, alla giustizia o alla partecipazione democratica.
Per questo motivo, i sistemi ad alto rischio devono rispettare requisiti rafforzati, tra cui gestione dei rischi, qualità dei dati, documentazione tecnica, registrazione dei log, informazioni chiare agli utilizzatori, supervisione umana, accuratezza, robustezza e cybersicurezza.
L’articolo 6 dell’AI Act prevede due grandi categorie di sistemi ad alto rischio: quelli collegati a prodotti soggetti a specifica normativa UE e quelli elencati nell’Allegato III. Per i sistemi dell’Allegato III esiste però una possibile deroga: un sistema può non essere considerato ad alto rischio se non comporta un rischio significativo per salute, sicurezza o diritti fondamentali e se ricorrono determinate condizioni. Tuttavia, quando il sistema effettua profilazione di persone fisiche, resta sempre considerato ad alto rischio.
Perché l’elenco riportato nell’allegato III è importante per imprese, enti pubblici e professionisti?
L’Allegato III è una mappa pratica dei contesti in cui l’IA può incidere su diritti, opportunità e decisioni fondamentali. Per aziende, pubbliche amministrazioni, scuole, banche, assicurazioni, datori di lavoro e fornitori tecnologici, il primo passaggio è capire se un sistema di IA rientra in uno di questi ambiti.
Una valutazione corretta dovrebbe partire da tre domande:
- Qual è la finalità prevista del sistema di IA?
La classificazione dipende dall’uso previsto, non solo dalla tecnologia utilizzata. - Il sistema rientra in uno degli ambiti dell’Allegato III?
Se sì, va analizzato come potenziale sistema ad alto rischio. - Il sistema incide concretamente su decisioni o diritti delle persone?
L’articolo 6 prevede una possibile esclusione per alcuni sistemi che non comportano un rischio significativo, ma il fornitore deve documentare la valutazione prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio.
Scadenze applicative
L’AI Act si applica progressivamente. Le pratiche vietate e gli obblighi di alfabetizzazione sull’IA sono entrati in applicazione dal 2 febbraio 2025, mentre le regole sui modelli di IA per finalità generali sono diventate applicabili dal 2 agosto 2025.
Per i sistemi ad alto rischio, è opportuno monitorare gli aggiornamenti ufficiali. A seguito dell’accordo politico sull’AI Omnibus, la Commissione europea ha indicato una nuova tempistica per alcune regole sui sistemi ad alto rischio: 2 dicembre 2027 per sistemi usati in specifiche aree ad alto rischio e 2 agosto 2028 per sistemi integrati in prodotti come ascensori o giocattoli.
Per concludere
L’Allegato III dell’AI Act è uno dei passaggi più importanti del nuovo quadro europeo sull’intelligenza artificiale. Non si limita a disciplinare la tecnologia in astratto, ma guarda agli effetti concreti dell’IA nei contesti in cui le decisioni automatizzate possono incidere su diritti, libertà e opportunità delle persone.
Per chi sviluppa, acquista o utilizza sistemi di IA, il messaggio è chiaro: prima di adottare uno strumento, occorre comprenderne la finalità, il contesto d’uso e l’impatto sulle persone. Nei settori elencati dall’Allegato III, l’innovazione resta possibile, ma deve essere accompagnata da trasparenza, responsabilità, controllo umano e gestione documentata dei rischi.
Avvertenza: questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una valutazione legale e/o tecnica
Questo post è stato scritto con il supporto del Ragionamento PRO di CHAT GPT 5.5
Testo fedele all’allegato III del Regolamento:
ALLEGATO III
Sistemi di IA ad alto rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 2
I sistemi di IA ad alto rischio a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, sono i sistemi di IA elencati in uno dei settori indicati di seguito.
| 1. | Biometria, nella misura in cui il pertinente diritto dell’Unione o nazionale ne permette l’uso: a) i sistemi di identificazione biometrica remota. Non vi rientrano i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la verifica biometrica la cui unica finalità è confermare che una determinata persona fisica è la persona che dice di essere; b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche; c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni. |
| 2. | Infrastrutture critiche: i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento delle infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità. |
| 3. | Istruzione e formazione professionale: a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l’accesso, l’ammissione o l’assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli; b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare i risultati dell’apprendimento, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli; c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere, nel contesto o all’interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli; d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all’interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli. |
| 4. | Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo: a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l’assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati; b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell’ambito di tali rapporti di lavoro. |
| 5. | Accesso a servizi privati essenziali e a prestazioni e servizi pubblici essenziali e fruizione degli stessi: a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche o per conto di autorità pubbliche per valutare l’ammissibilità delle persone fisiche alle prestazioni e ai servizi di assistenza pubblica essenziali, compresi i servizi di assistenza sanitaria, nonché per concedere, ridurre, revocare o recuperare tali prestazioni e servizi; b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare l’affidabilità creditizia delle persone fisiche o per stabilire il loro merito di credito, a eccezione dei sistemi di IA utilizzati allo scopo di individuare frodi finanziarie; c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la valutazione dei rischi e la determinazione dei prezzi in relazione a persone fisiche nel caso di assicurazioni sulla vita e assicurazioni sanitarie; d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare e classificare le chiamate di emergenza effettuate da persone fisiche o per inviare servizi di emergenza di primo soccorso o per stabilire priorità in merito all’invio di tali servizi, compresi polizia, vigili del fuoco e assistenza medica, nonché per i sistemi di selezione dei pazienti per quanto concerne l’assistenza sanitaria di emergenza; |
| 6. | Attività di contrasto, nella misura in cui il pertinente diritto dell’Unione o nazionale ne permette l’uso: a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell’Unione a sostegno delle autorità di contrasto o per loro conto, per determinare il rischio per una persona fisica di diventare vittima di reati; b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell’Unione a sostegno delle autorità di contrasto, come poligrafi e strumenti analoghi; c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell’Unione a sostegno delle autorità di contrasto per valutare l’affidabilità degli elementi probatori nel corso delle indagini o del perseguimento di reati; d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell’Unione a sostegno delle autorità di contrasto, per determinare il rischio di commissione del reato o di recidiva in relazione a una persona fisica non solo sulla base della profilazione delle persone fisiche di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/680 o per valutare i tratti e le caratteristiche della personalità o il comportamento criminale pregresso di persone fisiche o gruppi; e) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell’Unione a sostegno delle autorità di contrasto, per effettuare la profilazione delle persone fisiche di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/680 nel corso dell’indagine, dell’accertamento e del perseguimento di reati. |
| 7. | Migrazione, asilo e gestione del controllo delle frontiere, nella misura in cui il pertinente diritto dell’Unione o nazionale ne permette l’uso: a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche competenti, o per loro conto, o da istituzioni, organi e organismi dell’Unione, come poligrafi o strumenti analoghi; b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche competenti o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell’Unione, per valutare un rischio (compresi un rischio per la sicurezza, un rischio di migrazione irregolare o un rischio per la salute) posto da una persona fisica che intende entrare o è entrata nel territorio di uno Stato membro; c) i sistemi di IA destinati a essere usati dalle autorità pubbliche competenti o per loro conto, oppure da istituzioni, organi e organismi dell’Unione, per assistere le autorità pubbliche competenti nell’esame delle domande di asilo, di visto o di permesso di soggiorno e per i relativi reclami per quanto riguarda l’ammissibilità delle persone fisiche che richiedono tale status, compresa le valutazioni correlate dell’affidabilità degli elementi probatori; d) i sistemi di IA destinati a essere usati dalle autorità pubbliche competenti o per loro conto, o da istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nel contesto della migrazione, dell’asilo o della gestione del controllo delle frontiere, al fine di individuare, riconoscere o identificare persone fisiche, a eccezione della verifica dei documenti di viaggio. |
| 8. | Amministrazione della giustizia e processi democratici: a) i sistemi di IA destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie; b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per influenzare l’esito di un’elezione o di un referendum o il comportamento di voto delle persone fisiche nell’esercizio del loro voto alle elezioni o ai referendum. Sono esclusi i sistemi di IA ai cui output le persone fisiche non sono direttamente esposte, come gli strumenti utilizzati per organizzare, ottimizzare e strutturare le campagne politiche da un punto di vista amministrativo e logistico. |